Sez. 1, Sentenza n. 6928 del 15/12/1975 Ud. (dep. 11/06/1976) Rv. 133828 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO - SUFFICIENZA.*
Il reato di furto deve considerarsi consumato nel momento in cui la persona offesa sia stata spossessata della cosa, perche, rispetto alla previsione dell'art 624 cod pen (e cosi pure rispetto a quella della prima parte dell'art 628) non hanno Rilevanza ne il criterio spaziale, relativo al luogo su cui si estende la sfera di dominio del derubato, ne il criterio temporale, relativo alla durata del possesso da parte del ladro. Sussiste pertanto furto consumato e non semplicemente tentato nel caso in cui, pur rimanendo la cosa sottratta nella sfera di dominio o di vigilanza del detentore, quest'ultimo ne abbia perduto, di fatto, la detenzione e la disponibilita sia pure per un breve lasso di tempo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)