Sez. 1, Ordinanza n. 481 del 09/01/2026 (Rv. 677536-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Art. 70 CCII nella formulazione ratione temporis vigente - Regime di impugnazione del decreto di inammissibilità della domanda - Contenuto della decisione - Rilevanza - Conseguenze - Reclamo al collegio ex artt. 737 e 738 c.p.c.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per stabilire il regime di impugnazione del decreto di inammissibilità previsto dall'art. 70 CCII, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo al contenuto della decisione e non al momento in cui essa viene adottata; pertanto, il fatto che la mancanza delle condizioni di ammissibilità non sia stata rilevata in limine non muta la forma, la natura e il contenuto del provvedimento successivamente adottato, che resta assoggettato al rimedio del reclamo al collegio, secondo il rito camerale ex artt. 737 e 738 c.p.c.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 70 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)