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Sez. 1, Sentenza n. 542 del 23/01/1980 (Rv. 403933 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PERDITE E AVARIE DELLE COSE: CONSTATAZIONE - VETTORE - RESPONSABILITA - CONSTATAZIONE CON RISERVA SCRITTA DEL DESTINATARIO O IN CONTRADDITTORIO - OMISSIONE - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO DEL DESTINATARIO MEDESIMO - FUNZIONE - PRESENZA DI UN PERITO DEL VETTORE ALLE OPERAZIONI DI SCARICO O ACCORDO PER LA RINNOVAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IN QUEL MOMENTO EFFETTUATI SULLO STATO DELLA MERCE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403933-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PERDITE E AVARIE DELLE COSE: CONSTATAZIONE - VETTORE - RESPONSABILITA - CONSTATAZIONE CON RISERVA SCRITTA DEL DESTINATARIO O IN CONTRADDITTORIO - OMISSIONE - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO DEL DESTINATARIO MEDESIMO - FUNZIONE - PRESENZA DI UN PERITO DEL VETTORE ALLE OPERAZIONI DI SCARICO O ACCORDO PER LA RINNOVAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IN QUEL MOMENTO EFFETTUATI SULLO STATO DELLA MERCE - IRRILEVANZA.*

In tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo alla responsabilita del vettore per perdite od avarie verificatesi dal momento in cui abbia ricevuto in consegna le merci fino a quello in cui le abbia riconsegnate al destinatario, quest'ultimo, qualora non abbia provveduto a far tempestivamente constatare le dedotte perdite od avarie (all'atto della riconsegna, ovvero nei tre giorni successivi in caso di danni non apparenti), mediante riserva scritta, od in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, assume l'Onere di fornire la relativa prova, contro la presunzione iuris tantum, operante in favore del vettore, di conformita delle cose riconsegnate alle indicazioni contenute nel documento di trasporto, mentre resta irrilevante, a tal fine, la circostanza che alle operazioni di discarico della merce sia stato o meno presente un perito del vettore, ovvero che sia intervenuto un accordo per la rinnovazione degli accertamenti in quel momento effettuati sullo stato della merce stessa (art 435 cod nav, sostanzialmente conforme all'art 3 n 6 della convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico del 25 agosto 1924).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 435, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)