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Sez. 3, Sentenza n. 6481 del 17/03/2010 (Rv. 612222 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratti del consumatore - Carattere abusivo delle clausole - Valutazione - Criteri di cui all'art. 1469 bis cod. civ. - Applicazione - Clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito - Vessatorietà - Sussistenza - Fattispecie relativa a contratto avente per oggetto un corso professionale.
Stato
decisa il 2010-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612222-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

In tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 1469-bis, primo comma cod. civ., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), sia alla luce delle fattispecie tipizzate (di cui al terzo comma dello stesso articolo). Pertanto, è abusiva la clausola (nella specie, di un contratto avente ad oggetto un corso professionale) con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, poiché, sanzionando indiscriminatamente il recesso - indipendentemente da un giustificato motivo - riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5 e 7 del terzo comma dell'art. 1469-bis cod. civ., soprattutto ove l'obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi riscontro in un'analoga sanzione a carico del professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Legge 07/09/2005 num. 206 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)