Sez. 2, Sentenza n. 6639 del 30/04/2012 (Rv. 622401 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratti del consumatore - Clausola in contrasto con l'art. 33, seconda comma, lett. e), del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) - Carattere vessatorio della clausola - Applicabilità della disciplina in ipotesi di proposta irrevocabile predisposta o comunque utilizzata dal contraente professionista - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
In tema di clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, la previsione dell'art. 33, seconda comma, lett. e), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) - diretta a sanzionare la lesione inferta all'equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora non si ponga a carico dell' "accipiens" un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio qualora sia egli stesso a non concludere o a recedere - è applicabile in presenza non solo di un contratto già concluso ed impegnativo per entrambi i contraenti, ma anche di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore, quale quello discendente da una proposta irrevocabile, tutte le volte che il consumatore stesso - nel versare, contestualmente all'impegno assunto, una somma di denaro destinata ad essere incamerata dal beneficiario in caso di mancata sottoscrizione del successivo preliminare "chiuso" o del definitivo da parte del proponente - abbia aderito ad un testo, contenente la detta clausola vessatoria, predisposto o, comunque, utilizzato dal professionista oblato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)