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Sez. 3, Sentenza n. 2023 del 21/06/1972 (Rv. 359167 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RITARDO NELL'INADEMPIMENTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359167-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RITARDO NELL'INADEMPIMENTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

La valutazione della gravita dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento deve essere compiuta, ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, sulla base di un criterio di relativita che consenta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o tardiva prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento subiettivo e, cioe, con l'interesse della controparte all'esatto e tempestivo adempimento. (Conf 3765'69, mass n 344044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)