Sez. 3, Sentenza n. 3765 del 19/11/1969 (Rv. 344044 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
La valutazione della gravita dell'inadempimento o del ritardo nello adempimento deve essere compiuta, ai fini della risoluzione del contratto, non con riferimento all'importanza in astratto dell'obbligazione inadempiuta o non tempestivamente adempiuta, ma sulla base di un criterio di relativita, che consenta di coordinare la valutazione dell'elemento obbiettivo della mancata o tardiva prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento subbiettivo e, cioe, con l'interesse della controparte all'esatto e tempestivo adempimento. (V 1684-69, massima n 340655 2319-66, massima n 324530).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)