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Sez. U, Ordinanza n. 679 del 05/12/1985 (Rv. 443224 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - OMESSO DEPOSITO DI COPIA AUTENTICA DELLA DECISIONE IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443224-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - OMESSO DEPOSITO DI COPIA AUTENTICA DELLA DECISIONE IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ.*

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le pronunce della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, è assoggettato, in Mancanza di specifica disposizione contraria, alle norme generali del rito civile, e, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in caso di omesso deposito, unitamente al ricorso medesimo, di copia autentica della decisione impugnata, non essendo in proposito sufficiente il deposito del mero dispositivo. (V 4843/77, mass n 388452).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)