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Sez. L, Sentenza n. 7353 del 13/05/2003 (Rv. 562994 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Agenti di commercio - Pensione di invalidità - Criteri di calcolo - Riferimento al quinquennio anteriore al verificarsi dell'evento invalidante - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562994-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Ai fini della quantificazione della pensione di invalidità dovuta ad un agente di commercio, in base al sistema delineato dalla legge n.12 del 1973, il dies a quo al quale occorre far riferimento è quello del verificarsi dell'evento invalidante, e non quello della presentazione della domanda amministrativa; ne consegue che, se nel quinquennio precedente al verificarsi dell'evento invalidante l'agente ha lavorato per tre anni consecutivi, si terrà conto, quale base di calcolo, della più elevata delle medie annue delle provvigioni liquidate nei tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio di attività, se invece nell'ultimo quinquennio precedente al verificarsi della causa di invalidità l'agente non ha lavorato per tre annate consecutive, si farà ricorso al diverso e meno favorevole criterio previsto dall'art. 13, comma secondo, della legge citata, tenendosi conto quale base di calcolo della media annuale delle provvigioni percepite negli ultimi tre anni anche non consecutivi di attività, precedenti l'invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)