Sez. L, Sentenza n. 6911 del 26/05/2000 (Rv. 536922 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Agenti e rappresentanti di commercio - Pensione ENASARCO - Contributi relativi a periodi pregressi - Versamento dopo la data di decorrenza della pensione - Ricalcolo della pensione - Differimento al termine di periodi biennali - Decorrenza degli effetti - Dalla data del versamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'ENASARCO in favore degli agenti e rappresentanti di commercio - in cui non opera la regola dell'automaticità delle prestazioni -, in caso di versamento, dopo la data del conseguimento del diritto alla pensione, di contributi relativi ad un periodo precedente, l'eventuale revisione della pensione già liquidata viene effettuata al termine del periodo biennale in corso, con computo a partire dalla data di conseguimento del diritto alla pensione, ma la nuova liquidazione della pensione decorre, così come prevede espressamente l'art. 11 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento contributivo che ha determinato la modificazione.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)