Sez. 1, Sentenza n. 1080 del 22/02/1986 (Rv. 444581 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - USURPAZIONE O CONTRAFFAZIONE - DENUNCIA ANCHE COME ATTO DI CONCORRENZA SLEALE - INDAGINE SUL FONDAMENTO DELLE DUE DOMANDE - CRITERI.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - USURPAZIONE O CONTRAFFAZIONE - DENUNCIA ANCHE COME ATTO DI CONCORRENZA SLEALE - INDAGINE SUL FONDAMENTO DELLE DUE DOMANDE - CRITERI.*
Qualora l'usurpazione o contraffazione di marchio d'impresa venga denunciata, oltre che come violazione del diritto assoluto all'uso esclusivo del marchio medesimo, anche come atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., l'indagine sul fondamento dell'una e dell'altra domanda deve essere condotta tenendo conto dell'autonomia delle rispettive azioni e dei loro presupposti, e in particolare del fatto che la tutela del segno distintivo deve essere accordata sulla base del mero riscontro della confondibilità di marchi (indipendentemente da dolo o colpa del contraffattore), mentre quella concorrenza sleale postula la confondibilità di prodotti (oltre che il dolo o la colpa dell'autore, ai fini della sua responsabilità risarcitoria). (V 5087/84, mass n 436888; (V 3828/83, mass n 428750; (V 1038/79, mass n 397231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)