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Sez. L, Sentenza n. 70 del 06/01/1981 (Rv. 410460 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRONUNCIA D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONSEGUENZE - RICHIESTA DELLE PARTI IN ORDINE ALLA PREDETTA PRONUNCIA - RIGETTO PER INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1981-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410460-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRONUNCIA D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONSEGUENZE - RICHIESTA DELLE PARTI IN ORDINE ALLA PREDETTA PRONUNCIA - RIGETTO PER INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE - OBBLIGATORIETA.*

La cessazione della materia del contendere puo essere pronunciata, anche d'ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato ogni posizione di contrasto ed abbia fatto venir meno la necessita di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, cio che deve essere concretamente verificato dal giudice medesimo, con la conseguenza che questi, nonostante la contraria sollecitazione delle parti, deve negare la pronuncia suddetta - e decidere, quindi, nel merito - nel caso in cui il fatto sopravvenuto dedotto a giustificazione della richiesta di tale pronuncia sia privo, rispetto alla controversia sottoposta al suo esame, dell'indicata Rilevanza risolutiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)