Sez. 1, Sentenza n. 3664 del 16/06/1982 (Rv. 421638 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare cessata la materia del contendere, una volta avuta conoscenza di fatti obbiettivi sopravvenuti nel corso della lite, riconosciuti ed ammessi dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto tra le stesse, con il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale. (V 2463/82, mass n 420319; (V 1442/81, mass n 412092; (V 70/81, mass n 410460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)