Sez. L, Sentenza n. 2590 del 04/10/1974 (Rv. 371020 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTIFICATO MOTIVO EX LEGGE N 604 DEL 1966 - INOSSERVANZA DI OBBLIGHI INERENTI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO - CONDIZIONI - INCERTEZZA SULLA REGOLARITA DELLE PRESTAZIONI FUTURE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTIFICATO MOTIVO EX LEGGE N 604 DEL 1966 - INOSSERVANZA DI OBBLIGHI INERENTI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO - CONDIZIONI - INCERTEZZA SULLA REGOLARITA DELLE PRESTAZIONI FUTURE.*
Agli effetti previsti dall'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, puo configurare giustificato motivo di licenziamento il comportamento di un dipendente che scuota nel datore di lavoro la sicurezza nella regolarita dell'adempimento futuro e lo renda fondamentalmente perplesso sull'attitudine del rapporto a procurargli il vantaggio che ha inteso conseguire al momento della Costituzione, sempre che si tratti di inosservanza di obblighi inerenti alla dovuta prestazione lavorativa e in rapporto ai compiti da espletare nell'ambito della stessa.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)