Sez. L, Sentenza n. 2045 del 18/05/1977 (Rv. 385768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTIFICATO MOTIVO - NOTEVOLE INADEMPIMENTO - NOZIONE - EFFETTIVO PREGIUDIZIO PER IL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTIFICATO MOTIVO - NOTEVOLE INADEMPIMENTO - NOZIONE - EFFETTIVO PREGIUDIZIO PER IL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il 'notevole inadempimentò del prestatore di lavoro agli obblighi contrattuali, quale giustificato motivo di licenziamento (art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604), va ravvisato nel concorso di fatti o comportamenti di entita e gravita tali da scuotere nell'imprenditore la fiducia posta a fondamento del rapporto di lavoro, e da fargli fondatamente dubitare dell'attitudine del lavoratore medesimo all'espletamento delle sue mansioni, per l'efficiente perseguimento degli scopi economici dell'azienda. Al fine indicato, pertanto, e irrilevante indagare se quello inadempimento abbia, in concreto, prodotto anche un effettivo pregiudizio per il datore di lavoro. (V 2590/74, mass n 371020; (V 711/74, mass n 368548).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)