Sez. 1, Sentenza n. 7862 del 27/08/1996 (Rv. 499369 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - CONDOTTA DEI LAVORI | Danni cagionati a terzi dall'esecuzione dei lavori - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - CONDOTTA DEI LAVORI
Nell'appalto di opera pubblica l'appaltatore, essendo tenuto a rilevare - nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo - eventuali carenze o errori nelle disposizioni impartitegli dal committente o dal direttore dei lavori nominato dallo stesso, è responsabile per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, anche se derivanti dalla imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a seguire il progetto medesimo quale "nudus minister" nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione di esso non sarebbe derivato alcun danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)