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Sez. L, Sentenza n. 1615 del 16/02/1998 (Rv. 512660 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Prova - Menzione nel verbale o nella sentenza - Necessità - Esclusione - Deduzione della circostanza da altri atti processuali o circostanze - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512660-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale di udienza, ben potendo essere documentata da un qualsiasi atto processuale e desumersi per implicito da determinati fatti. (Nella specie la S.C. ha dato rilievo alla menzione della lettura del dispositivo all'udienza contenuta nell'avviso di deposito della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)