Sez. L, Sentenza n. 3713 del 14/04/1987 (Rv. 452656 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MENZIONE ESPLICITA DELLA LETTURA NELLA SENTENZA O NEL VERBALE DI UDIENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DESUNZIONE IMPLICITA DA DETERMINATI FATTI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MENZIONE ESPLICITA DELLA LETTURA NELLA SENTENZA O NEL VERBALE DI UDIENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DESUNZIONE IMPLICITA DA DETERMINATI FATTI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
La lettura in udienza del dispositivo della sentenza - che, nel rito del lavoro (artt. 429 e 437 cod. proc. civ.), costituisce un requisito formale indispensabile, la cui Mancanza determina la nullità insanabile della pronuncia - non deve risultare necessariamente da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale di udienza, ma può essere documentata da un qualsiasi altro atto processuale e può anche desumersi per implicito da determinati fatti. (nella specie, è stata valorizzata la presunzione - non contrastata da diverse risultanze probatorie - desumibile dalla concordanza fra la data dell'udienza di discussione e la data indicata nel dispositivo). (V 3121/84, mass n 435166; (V 700/84, mass n 432956; (V 4844/83, mass n 429736; (V 4655/83, mass n 429541).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)