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Sez. 2, Sentenza n. 13 del 04/01/1993 (Rv. 480145 - 01)

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Danni | Debito di valore - Configurabilità - Liquidazione - Criteri - Eliminazione o riduzione delle conseguenze del fatto dannoso a spese del danneggiato - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480145-01

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Danni

La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. dà luogo ad un debito di valore che va liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data della decisione. Nè l'obbligazione risarcitoria perde la sua natura di debito di valore per il fatto che il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze del fatto dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)