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Sez. 2, Sentenza n. 6682 del 23/05/2000 (Rv. 536792 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI | Debito di valore - Configurabilità - Liquidazione - Criteri - Eliminazione o riduzione delle conseguenze dannose a spese del committente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536792-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI

Dal fatto dannoso cagionato dall'appaltatore ex art. 1669 cod.civ. scaturisce un debito di valore, da liquidarsi con riguardo al potere di acquisto della moneta al momento delle decisione, anche qualora esso venga rapportato all'importo delle spese occorse per riparazioni effettuate dal committente che ha subito il pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)