diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 22103 del 21/03/2019 Cc. (dep. 21/05/2019) Rv. 276091 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Diversa valutazione del medesimo compendio indiziario - Dolo o colpa grave - Cause ostative - Operatività - Esclusione - Condotta colposa lieve - Valutabilità ai fini della quantificazione dell'indennizzo - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276091-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare - neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve. (Fattispecie in cui, in una ipotesi di ingiustizia "formale" del provvedimento cautelare, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ridotto l'indennizzo ritenendo la sussistenza della colpa lieve dell'interessato per non avere risposto all'interrogatorio di garanzia, serbando il silenzio per i successivi sette mesi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)