Sez. 6, Sentenza n. 10411 del 05/04/1987 Ud. (dep. 07/10/1987) Rv. 176779 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - CRITERI DI LEGITTIMITÀ - AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRATO INQUIRENTE - NECESSITÀ - QUALITÀ DI INDIZIATO O IMPUTATO DELL'INTERESSATO - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - CRITERI DI LEGITTIMITÀ - AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRATO INQUIRENTE - NECESSITÀ - QUALITÀ DI INDIZIATO O IMPUTATO DELL'INTERESSATO - ESCLUSIONE.*
In tema di intercettazioni telefoniche, le norme di cui all'art. 226 ter cod. proc. pen. richiedono solo l'autorizzazione alla esecuzione delle intercettazioni da parte del magistrato inquirente del luogo ove sono in corso le indagini e non già che vi sia una persona che abbia formalmente assunta la qualità di imputato o di indiziato di reato, bensì che sussistano seri e concreti indizi di reato da indicarsi specificamente nel decreto autorizzativo. (V mass n 173380).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)