Sez. 6, Sentenza n. 825 del 06/03/1995 Cc. (dep. 06/04/1995) Rv. 200917 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini | Adozione di misure cautelari alternative - Richiesta del Pubblico ministero - Necessità - Mancanza della richiesta - Nullità di ordine generale - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
Nel caso in cui debba essere disposta la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, il giudice non può applicare misure cautelari alternative "ex" art. 307, primo comma, cod. proc. pen., in assenza della richiesta del pubblico ministero. Con la conseguenza che, essendo la richiesta del pubblico ministero comunque obbligatoria, la sua omissione, in quanto concernente la partecipazione dello stesso pubblico ministero al procedimento, determina la nullità del provvedimento applicativo ai sensi dell'art. 178, lettera b), cod. proc. pen.. (V. Corte cost. sentenza n. 4 del 1992).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)