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Sez. 4, Sentenza n. 172 del 23/01/1997 Cc. (dep. 20/02/1997) Rv. 207267 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Adozione di misure cautelari alternative - Richiesta del Pubblico Ministero - Forma esplicita - Necessità - Deducibilità della richiesta per implicito dall' opposizione alla scarcerazione - Esclusione - Nullità di ordine generale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207267-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Nel caso in cui debba essere disposta la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautela, il giudice non può applicare misure cautelari alternative ex art. 307, primo comma, cod. proc. pen., in assenza della richiesta del pubblico ministero, la cui sussistenza non può ritenersi implicita nel parere del p.m. contrario all'accoglimento dell'istanza di scarcerazione e privo di richieste in ordine ad eventuali misure alternative. Nè consegue che, essendo la richiesta esplicita del Pubblico Ministero comunque obbligatoria, la sua omissione, concernendo la partecipazione dello stesso Pubblico Ministero al procedimento, determina la nullità del provvedimento applicativo ex art. 178 lettera 6) cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)