Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 27/02/2004 (Rv. 570616 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE | Subentro del curatore nel contratto - Forme - Comportamenti concludenti - Ammissibilità - Potere di valutazione - Spettanza al Giudice del merito - Affermazione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE
In tema di rapporti giuridici pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, la facoltà di subentrare nel <<contratto pendente>> da parte del curatore può essere esercitata anche per <<facta concludentia>>. La valutazione in concreto della significanza dei comportamenti a tal riguardo invocati forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in Cassazione, se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità (Fattispecie relativa a lettere del curatore contenenti richieste di pagamento rivolte a tutti debitori del fallito, non considerate dal Giudice di appello idonee a integrare il detto comportamento concludente).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)