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Sez. 1, Sentenza n. 4887 del 16/11/1989 (Rv. 464247 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - FACOLTÀ DI SCELTA PER IL CURATORE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI ESEGUIRE IL CONTRATTO - IRRILEVANZA - MODALITÀ DELLA SCELTA.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464247-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - FACOLTÀ DI SCELTA PER IL CURATORE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA PER L'ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI ESEGUIRE IL CONTRATTO - IRRILEVANZA - MODALITÀ DELLA SCELTA.*

Nel caso di contratto preliminare di compravendita, la sopravvenienza del fallimento del promittente venditore comporta, anche quando il promissario acquirente abbia già instaurato controversia per l'adempimento in Forma specifica, ai sensi dello art. 2932 cod. civ., nonché trascritto la relativa domanda, l'applicabilità dell'art. 72 della legge fallimentare, e, quindi, la facoltà del curatore di optare fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. Detta scelta non abbisogna di autorizzazione del giudice delegato, né di Atti formali, potendo essere manifestata pure per "facta concludentia", e, inoltre, integrando eccezione in senso proprio, è opponibile anche in appello. (V 6732/88, mass n 460996; (V 4731/88, mass n 459577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)