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Sez. U, Sentenza n. 12245 del 27/05/2009 (Rv. 608450 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Occupazione d'urgenza - Proroga oltre il termine di cui all'art. 20 della legge n. 865 del 1971 - Carenza di potere - Configurabilità - Conseguenze - Domanda di restituzione e risarcimento dei danni - Proposizioni in data compresa tra il 1° luglio 1998 ed il 10 agosto 2000 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 (testo originario) - Portata - A seguito di Corte cost. n. 281 del 2004.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608450-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Con riguardo alle controversie in tema di occupazione appropriativa derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, introdotte tra il 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80) ed il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205), per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega, delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva introdotte dall'art. 34 del d.lgs. n. 80 cit., nel testo anteriore alla riscrittura operata con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di restituzione dell'immobile nonché, ove questa sia preclusa a causa dell'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, alla domanda di risarcimento del danno, trattandosi di domande vertenti su diritti soggettivi, anche nel caso in cui l'occupazione si sia protratta dopo che il provvedimento autorizzativo sia divenuto inefficace alla scadenza del termine massimo (non prorogabile) di cinque anni stabilito dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865: l'eventuale proroga dell'occupazione oltre il predetto termine non comporta infatti un erroneo esercizio del potere di disporre l'occupazione temporanea, bensì una mancanza radicale del potere della P.A. espropriante di consentirla o di mantenerla in vigore per un periodo più elevato di quello previsto dalla predetta disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)