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Sez. 2, Sentenza n. 1288 del 09/06/1967 (Rv. 327835 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - FINALITA - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA DELL'OPERA A COSTITUIRE UN INTERCAPEDINE NOCIVA - NECESSITA - CARATTERISTICHE ORNAMENTALI DELL'OPERA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327835-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - FINALITA - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA DELL'OPERA A COSTITUIRE UN INTERCAPEDINE NOCIVA - NECESSITA - CARATTERISTICHE ORNAMENTALI DELL'OPERA - IRRILEVANZA.*

La norma di cui all'art. 873 cod.civ. mira ad evitare che tra edifici posti su fondi limitrofi sussistano intercapedini nocive per l'igiene, la salubrita e la sicurezza degli edifici medesimi. Qualora pertanto, appaia dubbio che l'opera, che si assume costruita in violazione delle distanze minime, per la sua entita, ubicazione e destinazione, possa non essere considerata veramente una costruzione ai sensi della citata norma, e necessario indagare se essa sia o non idonea ad ingenerare quell'intercapedine nociva, indipendentemente dalle sue caratteristiche ornamentali o meno. (nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto superflua l'indagine diretta a stabilire se l'opera, consistente in una scala di tre soli gradini costruita per dar accesso ad un piano rialzato, creasse in concreto un'intercapedine, giudicando sufficiente la circostanza che essa non costituiva un ornamento o rifinitura).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)