Sez. 2, Sentenza n. 461 del 12/02/1968 (Rv. 331495 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO - COSTRUZIONE - FINALITA DELLA NORMA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO - COSTRUZIONE - FINALITA DELLA NORMA.*
Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze, stabilita dall'art.873 cod. civ. per le costruzioni sui fondi finitimi, deve intendersi per costruzione ogni opera edilizia che abbia carattere di consistenza e stabilita in modo da assumere una Rilevanza concreta in ordine alla finalita della norma, che e quella di evitare intercapedini dannose e pericolose all'igiene e alla sicurezza pubblica. (V. 1288-67, massima n. 327835.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)