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Sez. 1, Sentenza n. 23559 del 12/09/2008 (Rv. 604984 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Indennità di espropriazione - Determinazione da parte della Corte di Appello - Ricorso per cassazione - Richiesta di liquidazione sulla base di norma regolante la diversa fattispecie dell'occupazione appropriativa - Idoneità ad impedire comunque la formazione del giudicato - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604984-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Il ricorso per cassazione è idoneo ad impedire il giudicato sull'indennità di espropriazione determinata nel merito, anche se infondato per aver censurato la liquidazione dell'indennità con richiesta di applicazione dell'art. 55 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (che, invece, regola la diversa ipotesi di risarcimento del danno da liquidare per l'occupazione senza titolo per pubblica utilità), e la liquidazione dell'indennità, anche se il procedimento ablativo sia anteriore all'entrata in vigore del T.U. espropriazioni (30 giugno 2003), va fatta sulla base del criterio del venale del bene previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327 cit., come modificato, a seguito della relativa dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 348 del 2007), dall'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avendone il successivo comma 90 cit. previsto l'applicazione "a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità sia comunque divenuta irrevocabile".

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 2 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 55 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)