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Sez. 1, Sentenza n. 9245 del 09/04/2008 (Rv. 602906 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Indennità di espropriazione - Criterio del valore venale previsto dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall'art. 2, comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni - Applicazione ai rapporti non esauriti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602906-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di espropriazione per pubblica utilità, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost. dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall'art. 2, comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui - con disposizione che trova applicazione ai rapporti non esauriti per essere ancora in corso la controversia sulla misura dell'indennità - dispone che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene, in quanto la norma novellata è in linea con l'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione CEDU e della quale la Corte costituzionale ha sancito la piena compatibilità con l'art. 42 Cost.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)