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Sez. U, Sentenza n. 10929 del 20/10/1995 (Rv. 494298 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Distinti procedimenti in corso tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto - Unica istanza di regolamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494298-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

L'istanza volta a provocare il regolamento di giurisdizione in distinti ed autonomi procedimenti in corso tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto è ammissibile ancorché contenuta in un unico atto, trattandosi di istanza riguardante il medesimo rapporto sostanziale e tesa a realizzare l'imprescindibile ed oggettiva esigenza di un'unica pronuncia in ordine alla competenza giurisdizionale, così da escludere che la medesima controversia possa essere decisa da più giudici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)