Sez. U, Sentenza n. 10929 del 20/10/1995 (Rv. 494298 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Distinti procedimenti in corso tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto - Unica istanza di regolamento - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
L'istanza volta a provocare il regolamento di giurisdizione in distinti ed autonomi procedimenti in corso tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto è ammissibile ancorché contenuta in un unico atto, trattandosi di istanza riguardante il medesimo rapporto sostanziale e tesa a realizzare l'imprescindibile ed oggettiva esigenza di un'unica pronuncia in ordine alla competenza giurisdizionale, così da escludere che la medesima controversia possa essere decisa da più giudici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)