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Sez. U, Sentenza n. 4665 del 27/04/1991 (Rv. 471889 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere | Procedimenti diversi - Unica istanza di regolamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471889-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere

L'istanza volta a provocare il regolamento di giurisdizione in distinti ed autonomi procedimenti, in corso fra una medesima parte e soggetti diversi, deve essere da detta parte proposta con separati ricorsi (ancorché la questione di giurisdizione sia identica) ed è perciò inammissibile ove contenuta in un unico atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)