Sez. U, Sentenza n. 4665 del 27/04/1991 (Rv. 471889 - 01)
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere | Procedimenti diversi - Unica istanza di regolamento - Inammissibilità.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere
L'istanza volta a provocare il regolamento di giurisdizione in distinti ed autonomi procedimenti, in corso fra una medesima parte e soggetti diversi, deve essere da detta parte proposta con separati ricorsi (ancorché la questione di giurisdizione sia identica) ed è perciò inammissibile ove contenuta in un unico atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)