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Sez. 1 - , Sentenza n. 5479 del 07/03/2018 (Rv. 647748 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato cd. con riserva - Violazione di regole di natura sostanziale - Conseguenze - Emissione decreto di improcedibilità - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647748-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il tribunale può emettere, nell'ambito del procedimento ex art. 162 l. fall., provvedimenti di rigetto o di improcedibilità della proposta formulata dal debitore anche al di fuori delle ipotesi di violazione dei requisiti formali di cui agli art. 160, commi 1 e 2, e 161, l. fall., ogniqualvolta venga a conoscenza di atti che costituiscono violazione di regole di natura sostanziale (nella specie, pagamenti ritenuti lesivi della "par condicio creditorum"); in tal caso, il decreto di rigetto o di improcedibilità, in assenza della contestuale dichiarazione di fallimento, non ha carattere decisorio e non è pertanto suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ax art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 160 com. 2, Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)