Sez. 1, Sentenza n. 2295 del 29/07/1974 (Rv. 370687 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - REQUISITI ESSENZIALI DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - REQUISITI ESSENZIALI DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
A norma dell'art 42 del RD 8 luglio 1937, n 1516 (in relazione all'art 29, terzo comma, del RD 7 agosto 1936, n 1639), la motivazione - ancorche sommaria - e un requisito essenziale della decisione della commissione provinciale come giudice della valutazione nelle controversie in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza. Tale motivazione, per quanto sommaria, deve consentire il controllo dell'iter seguito dalla commissione per le sue determinazioni. (nella specie e stata ritenuta non sufficientemente motivata una decisione che, al fine di determinare il valore di beni ereditari, si era limitata a richiamare: una precedente decisione, ogni elemento desumibile dagli Atti, in particolare i contratti di affitto, la decisione della commissione distrettuale, le dichiarazioni del sindaco, ed ogni altro fattore influente sul merito della controversia).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 07/08/1936 num. 1639 art. 29 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)