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Sez. 1, Sentenza n. 22150 del 29/10/2010 (Rv. 615278 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Requisiti - Capitale investito - Nozione ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), legge fall., novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Attivo dello stato patrimoniale - Configurabilità - Ragione - Fattispecie relativa ai crediti.
Stato
decisa il 2010-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615278-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE

La nozione di "capitale investito", ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, all'esclusivo fine di integrare il parametro dimensionale ostativo all'assoggettabilità al fallimento, se non superiore a trecentomila euro, si ricava dai principi contabili, cui si richiama l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" e poi modificato, con mera precisazione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, e consiste in tutto l'attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare nel bilancio, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ. e cioè nella nozione, applicabile tanto all'imprenditore individuale che a quello collettivo, di patrimonio, trasformato o meno in strumenti per la produzione ovvero ancora in attesa di allocazione, a disposizione dell'imprenditore, e dunque ricomprendente anche i crediti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)