Sez. 1, Sentenza n. 4738 del 23/03/2012 (Rv. 622177 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Investimenti aziendali - Nozione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge fall. - Regime conseguente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Attivo patrimoniale degli ultimi tre esercizi - Rilevanza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE
In tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento, agli effetti dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", nella nozione di investimenti nell'azienda non deve essere considerato il totale di quelli effettuati nel corso degli anni dall'imprenditore, posto che, a tale stregua, finirebbe con il divenire fallibile anche l'esercente un'attività di modestissime dimensioni protrattasi per lungo tempo, ma occorre verificare se l'attivo, che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio ex art. 2424 cod. civ., negli ultimi tre esercizi sia stato o meno inferiore a 300.000 euro; infatti, il legislatore ha voluto che la ricorrenza di tale presupposto, complementare a quello dei ricavi, fosse riferita ad un periodo prossimo alla manifestazione dell'insolvenza, come confermato dalla circostanza che si tratta dello stesso periodo in relazione al quale, ai sensi del novellato art. 14 legge fall., l'imprenditore che richieda il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 14, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/09/2006 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)