Sez. L - , Sentenza n. 16675 del 06/07/2017 (Rv. 644868 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - DEL CONVENUTO | Cartella di pagamento notificata nei confronti di una società estinta perché incorporata in altra - Opposizione proposta dall’incorporante - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Conseguenze sull’iscrizione a ruolo e sul titolo esecutivo - Accertamento del credito nel giudizio promosso dall’incorporante - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - DEL CONVENUTO
Nel caso di successione societaria per incorporazione, la notifica della cartella di pagamento diretta alla società incorporata, ma effettuata nei confronti del soggetto successore, non è inesistente ma nulla, sicchè è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., allorché la società incorporante abbia proposto tempestiva opposizione; ne consegue che, essendosi costituito il rapporto processuale con il soggetto realmente obbligato, pur non potendo essere azionato il titolo esecutivo nei confronti del soggetto estinto, non risulta precluso, in quel giudizio, l’accertamento del credito dell’INPS, come in un normale processo di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)