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Sez. 3, Sentenza n. 3557 del 25/10/1968 (Rv. 336748 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336748-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 2275 cod.civ., il procedimento formale di liquidazione della societa non e imposto dalla legge in modo assoluto, non essendo necessaria la nomina dei liquidatori quando diversamente sia disposto dal contratto sociale, ovvero quando i soci siano d'accordo nel determinare diversamente il modo di liquidazione del patrimonio sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)