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Sez. 3, Sentenza n. 3320 del 27/10/1972 (Rv. 361144 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEFINIZIONE GIUDIZIALE DI RAPPORTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361144-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEFINIZIONE GIUDIZIALE DI RAPPORTI - AMMISSIBILITA.*

Nelle societa di persone il procedimento formale di liquidazione non e imposto dalla legge in modo assoluto, ma costituisce una fase facoltativa della societa, istituita nell'esclusivo interesse dei soci, i quali possono evitarla, chiedendo direttamente al giudice di definire i rispettivi rapporti. (Conf 511'70, mass n 345545; 3557'68, mass n 336748; (Conf 22'67, mass n 325629).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)