Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 12/03/2024 Ud. (dep. 15/04/2024) Rv. 286288-01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Giudizio di appello - Motivi di ricorso non attinenti al trattamento sanzionatorio - Scioglimento d'ufficio del vincolo della continuazione ritenuta in primo grado - Possibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO
In tema di giudizio di appello, è illegittima, in quanto viola il principio devolutivo, la statuizione con cui, in riforma della decisione impugnata dal solo imputato con motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, sia sciolto, "ex officio", il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata sciolta d'ufficio la ritenuta continuazione tra delitti e contravvenzioni).
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)