Sez. 5 - , Sentenza n. 19069 del 22/01/2020 Ud. (dep. 23/06/2020) Rv. 279176 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza di assoluzione - Appello - Riforma su impugnazione del solo pubblico ministero - Provvisionale richiesta dalla parte civile solo in appello - Condanna dell'imputato al pagamento della relativa somma - Illegittimità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO
In tema di giudizio d'appello, è illegittima, poiché in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., la decisione con cui il giudice, in riforma della sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado, impugnata soltanto dalla parte pubblica, condanni il predetto al pagamento, in favore della parte civile, di una provvisionale di cui questa abbia fatto richiesta solo in appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 572, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)