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Sez. 3, Sentenza n. 8240 del 24/05/2003 (Rv. 563528 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Conduttore in mora nella restituzione della cosa locata - Determinazione legale del danno - Corresponsione del corrispettivo fino alla riconsegna - Obbligo - Sostituzione della obbligazione risarcitoria a quella contrattuale - Conseguenze - Correlazione dell'importo al periodo di effettiva occupazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563528-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

L'art. 1591 cod. civ., nello stabilire che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, predispone una determinazione legale del danno da mancata restituzione, costituita dal pagamento del canone convenuto, fino al momento di detta riconsegna (salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto). In tale ipotesi, il canone convenuto costituisce solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno (minimo) da risarcire, sostituendosi la obbligazione risarcitoria a quella contrattuale originaria. Pertanto, vertendosi in tema di risarcimento correlato al danno effettivamente subito, l'importo dovuto dall'occupante deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione, con la conseguenza che, qualora l'immobile sia rilasciato nel corso del periodo in riferimento al quale il canone è contrattualmente commisurato, il risarcimento dovrà essere quantificato sulla base del canone mensile in proporzione ai giorni di effettiva occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)