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Sez. L, Sentenza n. 5044 del 04/09/1981 (Rv. 415827 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - SPESE DELLA CONSULENZA - ADDOSSAMENTO AUTOMATICO ALLO STATO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1979 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415827-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - SPESE DELLA CONSULENZA - ADDOSSAMENTO AUTOMATICO ALLO STATO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1979 - ESCLUSIONE.*

Le spese e gli onorari della consulenza tecnica di ufficio disposta nelle controversie individuali di lavoro non possono ritenersi gravanti sullo stato per effetto della sola previsione dell'art. 10 della legge 11 agosto 1979 n. 533, secondo il quale "le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario", atteso che il successivo art. 14 ricollega siffatta anticipazione e l'annotazione a debito degli onorari all'ammissione al patrocinio a spese dello stato della quale, appunto, esse, costituiscono un effetto.*

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)