Sez. 6 - 2, Sentenza n. 14888 del 05/09/2012 (Rv. 623887 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Effetti - Onorari del CTU - Prenotazione a debito - Conseguenze - Divieto per il giudice di porre a carico di una delle parti il compenso dell'ausiliare - Esclusione.
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Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi dell'art. 131, comma terzo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la sentenza, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)