Sez. 3, Sentenza n. 11716 del 29/01/2001 Ud. (dep. 26/03/2001) Rv. 221198 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione edilizia - Fascia di rispetto di trecento metri del demanio marittimo - Divieto - Operatività della deroga prevista dalla legge Regione Puglia n. 56 del 1980 - Rapporti con le disposizioni di cui alla legge n. 431 del 1985 - Abrogazione delle disposizioni regionali - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia urbanistica le disposizioni della legge regionale Puglia 31 maggio 1980 n. 56 relative alle condizioni di operatività della deroga al generale divieto di edificazione nella fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo non possono ritenersi abrogate implicitamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, relative alle zone di applicabilità del vincolo paesaggistico, atteso che la normativa regionale riguarda la materia urbanistica attribuita alle Regioni dall'art. 117 Cost., mentre quella statuale attiene alla tutela del paesaggio, e che, perseguendo la pianificazione urbanistica e quella paesaggistica fini distinti, la medesima zona può formare oggetto di provvedimenti normativi relativi sia alla materia urbanistica, sia al paesaggio. (Fattispecie antecedente alla entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3)
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 31/05/1980 num. 56 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Legge 10/02/1953 num. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)