Sez. U, Sentenza n. 3077 del 05/05/1983 (Rv. 427978 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE PRIMA DELLA SOSPENSIONE - PROLUNGAMENTO - ENTITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE PRIMA DELLA SOSPENSIONE - PROLUNGAMENTO - ENTITÀ.*
L'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, nel disporre la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno, comporta, con riguardo al termine iniziato a decorrere prima della sospensione medesima, un prolungamento di giorni quarantasei. (V 755/81, mass n 411230; (V 321/78, mass n 389611).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)