Sez. 2, Sentenza n. 321 del 25/01/1978 (Rv. 389611 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - COMPUTO DEL GIORNO 16 SETTEMBRE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - COMPUTO DEL GIORNO 16 SETTEMBRE - CONDIZIONI.*
Con riguardo ai termini processuali che siano iniziati a decorrere prima della sospensione nel periodo feriale, prevista dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, la sospensione medesima si traduce in un prolungamento del termine di giorni quarantasei, quanti sono quelli che vanno dall'1 agosto al 15 settembre. Il giorno 16 settembre va escluso dal calcolo del tempo utile solo nella diversa ipotesi dei termini che iniziano a decorrere nel periodo di sospensione, in quanto, in tale caso, venendosi a spostare detto inizio allo stesso giorno 16, questo diventa dies a quo, non computabile a norma dell'art 155 primo comma cod proc civ. (V 3152/77, mass n 386687).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)