Sez. 5 - , Ordinanza n. 21312 del 29/08/2018 (Rv. 650098 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Per l'acquisto della prima casa - Donazione del bene entro i cinque anni successivi - Revoca del beneficio - Risoluzione del contratto di donazione - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazione fiscale cd. prima casa, la donazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto dello stesso determina la revoca del beneficio, senza che assuma rilevanza la successiva risoluzione del contratto di donazione, gli effetti della quale sono limitati al rapporto tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)