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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 791 del 20/01/2015 (Rv. 634211 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - NULLITÀ OD ANNULLABILITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLE PARTI | Imposta di registro - Art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Previsione - Tassatività - Ulteriori ipotesi di inefficacia dell'atto - Risoluzione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634211-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - NULLITÀ OD ANNULLABILITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLE PARTI

In tema d'imposta di registro, l'applicazione dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la restituzione dell'imposta per la parte eccedente la misura fissa nel caso di nullità o annullamento dell'atto per causa non imputabile alle parti, è limitata, in considerazione del dato letterale e della sua "ratio", alle sole ipotesi di nullità o annullamento dell'atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti "ab origine", e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattuale derivante da altre e diverse ragioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto alla restituzione dell'imposta a seguito della retrocessione del bene determinata dalla successiva pattuizione di risoluzione del contratto originario).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)